Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 giu 1948
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione negli appositi capitoli dello stato, di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste delle somme occorrenti in relazione alle predette autorizzazioni, a seconda della necessità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;568#art-2