Capo I
Art. 5
5 / 34In vigore dal 8 mag 1948
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle località che non siano sedi di Uffici o di Sezioni staccate, può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali è corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire duemila mensili.
Nelle località dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila.
Ai corrispondenti ed agli incaricati di cui ai comma precedenti, non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dell'incarico, che può essere disposta senza preavviso.
Il contingente numerico massimo dei predetti corrispondenti ed incaricati sarà stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-5