Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 8 mag 1948
Al funzionamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro si provvede con il personale di cui ai ruoli stabiliti dalle ammesse tabelle A e B, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro. I ruoli di cui alla tabella 13 sono comprensivi dei posti da attribuire, ai sensi dell' del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, al Ministero dell'industria e del commercio, in relazione alle funzioni rimaste assegnate al Ministero medesimo in base al predetto . Alle esigenze funzionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché delle relative Sezioni staccate e dei Centri di emigrazione, si provvede con il personale di cui alla annessa tabella C, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
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