Art. 30
Capo VI

Art. 30

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In vigore dal 8 mag 1948
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa alla qualifica acquisita in sede di collocamento nelle categorie stabilite dalla tabella C. e) Disposizioni finali
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