Capo VI
Art. 30
30 / 34In vigore dal 8 mag 1948
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa alla qualifica acquisita in sede di collocamento nelle categorie stabilite dalla tabella C.
e) Disposizioni finali
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-30