Capo I
Art. 3
3 / 34In vigore dal 8 mag 1948
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni
a) sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
b) provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;
c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;
d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
e) adempiono alle funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;
f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.
Gli Uffici di lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituite Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. È altresì autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-3