Capo VI
Art. 28
28 / 34In vigore dal 8 mag 1948
Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non più dei due terzi dei posti di direttore di 1ª classe, di direttore di 2ª classe e di direttore di 3ª classe e di segretario capo della categoria di concetto, di cui all'annessa tabella C, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli ed esame, da espletare tra il personale che alla data del presente decreto presti servizio presso gli Uffici del lavoro con la qualifica rispettivamente di Direttore regionale, di Direttore provinciale o Segretario regionale, e di Capo servizio e sia provvisto del titolo di studio stabilito dal precedente e degli altri requisiti, nonché abbia prestato servizio presso gli Uffici del lavoro o presso altre Amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo, rispettivamente, di anni dodici, dieci ed otto, od, in mancanza, abbia, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e in una conseguente attività professionale un'anzianità pari ai periodi indicati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-28