Art. 23
Capo VI

Art. 23

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In vigore dal 8 mag 1948
Nella, prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di conferire le mansioni ispettive anche ad impiegati di grado 9° e 10° del ruolo di gruppo C dell'Ipettorato del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo stesso. Gli impiegati di grado 9° 100 ai quali, in applicazione del precedente comma, può essere conferita la qualifica, ispettiva, non potranno superare rispettivamente il numero di cinque e di dieci. c) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'ispettorato del lavoro
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