Capo I
Art. 2
2 / 34In vigore dal 8 mag 1948
L'ispettorato del lavoro esercita le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è costituito
a) da 19 Circoli regionali;
b) da 31 Uffici interprovinciali o provinciali
c) da un Ispettorato medico avente sede in Roma.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha, inoltre, facoltà di istituire Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro non oltre il numero di 25.
I Circoli regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sui gli Uffici interprovinciale provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio di loro circoscrizione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Uffici interprovinciali e provinciali.
Gli Uffici interprovinciali e provinciali esercitano le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate al Circoli regionali.
L'Ispettorato medico esercita le funzioni previste dalle norme in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381#art-2