Art. 14
Capo IV

Art. 14

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In vigore dal 8 mag 1948
Le qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle categorie previste dall'annessa tabella C, nel limite dei rispettivi posti disponibili, sono conferite, a scelta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo , agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore della medesima categoria, almeno quattro anni di lodevole servizio. Per il conferimento delle qualifiche di direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe, costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea.
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