Art. 3
3 / 6In vigore dal 13 giu 1948
Nei casi di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente e in parte a carico di altri enti, l'anticipazione stabilita dal precedente articolo va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a L. 100 della somma risultante. Si applica anche per l'anticipazione predetta il disposto dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.
L'anticipazione prevista dal precedente articolo non compete ai pensionati che al 1 marzo 1948 si trovavano in servizio presso Amministrazioni statali quali trattenuti o riassunti, con diritto a trattamento differenziale fra gli assegni di attività e quelli di quiescenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;651#art-3