Art. 1

Art. 1

1 / 6
In vigore dal 13 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato. I componenti la Commissione predetta saranno nominati con decreto del Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;651#art-1