Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, ed aumentato con l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, è ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Note all'articolo

  • La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;530#art-1