Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 mag 1948
Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinata la misura delle annualità, o di parti di esse, che risulteranno liquide e cedibili e che potranno, quindi, essere scontate dalla Cassa depositi e prestiti. Con il decreto stesso, il Ministero dei trasporti assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità o parti di esse che, come sopra determinate, formeranno oggetto dell'operazione di sconto.
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