Art. 6

Art. 6

6 / 7
In vigore dal 4 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362#art-6