Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 4 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a consentire la distribuzione ai partecipanti al capitale dell'Istituto di emissione di una quota di utili, integrativa del dividendo, non superiore al quattro per cento del capitale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362#art-5