Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire con propri decreti, per l'esercizio 1947-48, compensi a favore dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, con le modalità di cui agli .
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