Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
È prorogato al 30 giugno 1949 il termine stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI - TOGNI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA - TREMELLONI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 59. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;650#art-1