Art. 8
8 / 11In vigore dal 20 giu 1948
Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra avente i requisiti voluti per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 18 agosto 1921, n. 1312, e del regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1853, sarà nominato in ruolo, purchè non demeritevole, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia compiuto sei mesi di servizio e ad ogni modo in data non anteriore al 1 maggio 1945.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-8