Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 20 giu 1948
Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª, categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneità, dovrà essere licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-7