Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 20 giu 1948
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui al n. 1 degli saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste. I concorrenti risultati idonei negli altri due concorsi saranno analogamente nominati, dopo quelli di cui al precedente comma, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti. Il personale dell'Amministrazione postale telegrafica sarà collocato, rispettivamente, al grado iniziale della 2ª e 3ª categoria; quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel grado iniziale delle corrispondenti categorie dell'ordinamento del personale dell'Azienda stessa. Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-6