Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 mag 1950
Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti , gli aspiranti dovranno avere, oltre i requisiti indicati negli articoli stessi, anche quelli generali, compreso il titolo di studio, prescritti per l'ammissione ad impieghi di ruolo del personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fatta eccezione per il limite di età e salvo quanto disposto per il personale subalterno alla lettera c) del precedente . Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purchè in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939. I criteri per la valutazione dei titoli e i programmi delle prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-4