Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 giu 1948
Per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria o assimilati saranno indetti: 1) un concorso per titoli riservato: a) al personale non di ruolo assunto fino al 1 luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonché al personale, assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera, a) con almeno un anno di effettivo servizio; c) al personale subalterno - postale telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C da almeno cinque anni se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera c) del citato art. 16, ovvero da almeno sei mesi se in possesso di tale titolo; 2) un concorso per titoli ed esami riservato, ai rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia, in tali funzioni un'anzianità di almeno un anno, a meno che non rivesta le qualifiche di cui alla precedente lettera b), e al personale subalterno non di ruolo, purchè munito del titolo di studio sopra indicato e presti servizio con le funzioni predette da almeno due anni, ovvero da un anno se rivesta, le qualifiche di cui alla citata lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-2