Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 22 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - SFORZA - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 123. - FRASCA
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