Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore per l'ufficio centrale della liquidazione e i sub-liquidatori per gli uffici di zona, e per i singoli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, devono tenere un registro e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla loro amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-7