Art. 4
4 / 18In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore, i vice commissari e i subliquidatori esercitano personalmente le loro funzioni.
Possono farsi coadiuvare da altre persone retribuite, sotto la loro responsabilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-4