Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 22 mag 1948
Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro può revocare il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori. L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione dei Ministri per i trasporti e per il tesoro.
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