Art. 12
12 / 18In vigore dal 22 mag 1948
Le disponibilità finanziarie, nonché le somme riscosse a qualsiasi titolo, devono essere tenute in deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico.
I depositi devono essere intestati all'ufficio centrale ed agli uffici in liquidazione di zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-12