Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 22 mag 1948
Le disponibilità finanziarie, nonché le somme riscosse a qualsiasi titolo, devono essere tenute in deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico. I depositi devono essere intestati all'ufficio centrale ed agli uffici in liquidazione di zona.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-12