Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore può fare transazioni, compromessi, rinucie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, consentire a riduzione di crediti, a cancellazioni di ipoteche, a restituzioni di pegni, a svincoli di cauzioni; può altresì accettare eredità e donazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-10