Art. 7
7 / 17In vigore dal 9 mag 1948
Il Comitato di gestione è convocato dal presidente almeno una volta al mese.
Per la validità delle sue adunanze occorre la presenza di non meno di sei membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-7