Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 mag 1948
Il Comitato di gestione è convocato dal presidente almeno una volta al mese. Per la validità delle sue adunanze occorre la presenza di non meno di sei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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