Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 giu 1948
È costituita una Commissione composta: 1) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 3) di un rappresentante del Ministero dei tesoro; 4) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 5) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 6) di due rappresentanti dei produttori di bozzoli; 7) di due rappresentanti degli industriali filandieri; 8) di un rappresentante degli industriali del seme bachi; 9) di un rappresentante dei commercianti esportatori; 10) di un rappresentante dell'Ente nazionale serico. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per l'industria ed il commercio. Con lo stesso decreto sono designati in seno alla Commissione, un presidente ed un vice presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662#art-7