Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 14 giu 1948
Le norme per l'esecuzione dei presente decreto sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero, sentita la Corte dei conti. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno stanziamento di L. 2.500.000.000. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato a concedere anticipazioni fino al limite di L. 100.000.000 ciascuna, a favore del presidente dell'Ente nazionale serico, il quale assume per la presentazione dei rendiconti relativi la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.
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