Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 mag 1948
Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;507#art-5