Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 mag 1948
Con decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, nella prima attuazione del presente decreto, a stabilire condizioni e modalità per la concessione di cui agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;446#art-3