Art. 1
1 / 4In vigore dal 16 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Il personale di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che abbia fruito per un periodo non inferiore a dieci anni, dopo la nomina in ruolo, della tessera prevista dall'art. 16 del regio decreto 7 agosto 1909, n. 711, ne conserva il godimento, a titolo di concessione personale, anche in caso di cessazione dal servizio preso l'ispettorato generale medesimo, purchè con diritto al trattamento di quiescenza.
Analoga concessione compete al personale di ruolo di altre Amministrazioni che, in servizio all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, abbia fruito, per un periodo ininterrotto non inferiore ai dieci anni, della tessera medesima.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;446#art-1