Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 mag 1948
La spesa per l'impianto e per il materiale rotabile di cui all' del presente decreto, sarà imputata sulla somma da stanziarsi in bilancio in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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