Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È autorizzata, nell'esercizio finanziario 1947-1948, la spesa di due miliardi di lire per i sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
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