Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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È autorizzata, nell'esercizio finanziario 1947-1948, la spesa di due miliardi di lire per i sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;320#art-1