Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 giu 1948
All'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48, concernente i capitoli per i quali è concessa al Ministero del tesoro, la facoltà di cui all'art. 41, 2° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è aggiunto il capitolo n. 319-bis: "Somma corrispondente al quaranta per cento delle spese pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 144. - FRASCA
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