Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti all'esecuzione degli Accordi. Alla spesa occorrente sarà provveduto con le entrate derivanti dagli Accordi medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;947#art-2