Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Atene, fra l'Italia e la Grecia il 31 marzo 1947: a) Accordo commerciale provvisorio; b) Protocollo annesso A); c) Protocollo annesso B); d) Accordo di pagamento; e) Scambio di Note.
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