Art. 4
4 / 6In vigore dal 6 mag 1948
Le tasse di bollo previste per gli atti giudiziari dagli articoli 117 a 143 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita con il decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242, sono aumentate del quaranta per cento.
Qualora, in dipendenza del detto aumento, l'importo della tassa dovuto presenti una frazione di lira, ovvero un numero di unità di lire con o senza frazioni decimali inferiore a cinque, la frazione od il numero di unità deve essere arrotondato a L. 5; qualora l'importo medesimo presenti un numero di unità di lire con o senza frazioni decimali superiore a cinque, questo deve essere arrotondato a L. 10.
Restano invariate le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui all'art. 120-bis della tariffa A) predetta, modificato dall'art. 28 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242, succitato.
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