Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mag 1948
Le indennità di rappresentanza, stabilite alla tabella P annessa all'ordinamento giudiziario vigente e dal decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 798, sono elevate alle misure indicate nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.
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