Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Le indennità di carica e di toga, stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, e dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, sono elevate alle misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.
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