Art. 1
1 / 2In vigore dal 17 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 1947 per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano, come dalle annesse planimetrie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1080#art-1