Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953.
Detta somma verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;608#art-1