Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953. Detta somma verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;608#art-1