Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . I titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana o da quello degli affari esteri, in servizio, anche se con denominazione diversa, alla data di occupazione dei territori stessi da parte delle truppe alleate, i quali abbiano disimpegnato lodevole servizio e siano da considerare rimpatriati per fatto di guerra, sono equiparati ai titolari di ricevitorie soppresse dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed è loro applicabile l'art. 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 64.
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