Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 giu 1948
I contributi dovuti dal personale delle ricevitorie postali telegrafiche agli Istituti cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, che, per gli articoli 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, possono essere modificati con l'approvazione dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, possono sempre, con l'approvazione degli stessi Ministri, essere stabiliti, anziché in misura fissa, in una quota percentuale della retribuzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 143. - FRASCA
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