Art. 1
1 / 3In vigore dal 10 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprietà degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche, esistenti a Pesaro, Livorno, Ferentino, Saltino (Firenze), Calambrone (Pisa) e Messina, distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche, sono eseguite fino alla somma di lire 200 milioni, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attingendo ai fondi concessi, come sovvenzione straordinaria del Tesoro, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 177.
Le somme così erogate saranno rimborsate dagli Istituti in annualità trentennali al 5% decorrenti dall'ultimazione delle opere.
In caso di insolvenza l'Amministrazione postale tratterrà le annualità scadute dai contributi da essa dovuti agli Enti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;523#art-1