Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 10 giu 1948
Restano ferme, in quanto compatibili col presente decreto, le precedenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 174. - FRASCA
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