Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 10 giu 1948
A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cassa unica di cui all'art. 103 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è obbligatoria in tutti gli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522#art-6