Art. 5
5 / 8In vigore dal 10 giu 1948
Sull'importo di ciascun emolumento percepito dagli ufficiali giudiziari a carico delle parti si opera l'arrotondamento, aumentando le frazione ad una lira.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522#art-5