Art. 5

Art. 5

5 / 8
In vigore dal 10 giu 1948
Sull'importo di ciascun emolumento percepito dagli ufficiali giudiziari a carico delle parti si opera l'arrotondamento, aumentando le frazione ad una lira.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522#art-5